Art. 4.
(Modifiche all'articolo 584
del codice penale).

      1. All'articolo 584 del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) le parole: «dagli articoli 581 e 582» sono sostituite dalle seguenti: «dall'articolo 581, primo comma, e dall'articolo 582, primo comma»;

          b) è aggiunto, in fine, il seguente comma:

      «Chiunque, con atti diretti a commettere uno dei delitti preceduti dall'articolo 581, terzo comma, e dall'articolo 582, terzo comma, cagiona la morte di uno dei soggetti ivi previsti, è punito con la reclusione da diciotto a venticinque anni».